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Sez. L, Sentenza n. 14509 del 23/12/1999 (Rv. 532500 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione o assegno di invalidità civile - Requisiti reddituale e di incollocazione al lavoro - Verifica d'ufficio - Necessità - Limiti - Esistenza di giudicato interno per mancata impugnazione sul punto della sentenza di accoglimento - Rilevanza.
Stato
decisa il 1999-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532500-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nei giudizi diretti al riconoscimento del diritto a pensione o assegno di invalidità civile, costituiscono elementi costitutivi del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio, oltre ai requisiti sanitari, sia il requisito reddituale che quello socio - economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro; tuttavia le relative questioni non sono proponibili nei gradi di impugnazione nel caso di formazione al riguardo di giudicato interno implicito, a causa dell'accoglimento della domanda in primo grado e della formulazione di motivi di appello solo con riferimento al requisito sanitario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)