Sez. 2, Sentenza n. 965 del 07/02/1996 (Rv. 495750 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso il decreto - Conseguenze - Domanda riconvenzionale eccedute la competenza per valore del giudice dell'opposizione - Separazione delle cause - Rimessione al giudice superiore della causa relativa alla domanda riconvenzionale - Sospensione della causa di opposizione ex art. 295 c.p.c. - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
L'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta alla competenza funzionale e pertanto inderogabile dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con la conseguenza che, qualora nel giudizio di opposizione sia stata proposta domanda riconvenzionale rientrante nella competenza per valore del giudice superiore, il giudice dell'opposizione deve rimettergli soltanto la causa relativa alla domanda riconvenzionale, e trattenere quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo sospendere il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)