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Sez. 3, Sentenza n. 7129 del 23/06/1995 (Rv. 493052 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso il decreto - Conseguenze - Domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice dell'opposizione - Separazione delle cause - Rimessione al giudice superiore della causa relativa alla domanda riconvenzionale - Sospensione della causa di opposizione ex art. 295 c.p.c. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493052-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

L'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo disciplinata come procedimento d'impugnazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, è devoluta alla cognizione di questi in via funzionale ed inderogabile. Ne consegue che tale competenza non può subire eccezioni per ragioni di connessione e che quindi il giudice dell'opposizione, ove l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente la propria competenza per valore, deve separare le due cause, trattenendo quella di opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, salvo sospendere la prima, in attesa della definizione della seconda, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. e nel concorso dei relativi presupposti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)