Sez. 3, Sentenza n. 5913 del 20/04/2001 (Rv. 546146 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Crediti liquidi ed esigibili - Interessi corrispettivi - Domanda proposta per la prima volta in grado di appello - Ammissibilità - Domanda nuova - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Gli interessi corrispettivi sui crediti liquidi ed esigibili hanno, ai sensi dell'art.1282 cod. civ., natura accessoria rispetto al credito vantato, per cui la relativa statuizione, a differenza da quella riguardante il maggior danno ex art.1224 cod. civ., non presuppone un'indagine autonoma rispetto a quella concernente il credito stesso e, pertanto, non può considerarsi tardiva la domanda di interessi sulla somma capitale, proposta per la prima volta in grado di appello, posto che, una volta riconosciuta quest'ultima, gli interessi decorrono ex lege.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)