Sez. L, Sentenza n. 4612 del 16/07/1986 (Rv. 447338 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA - INAMMISSIBILITÀ.*
La disposizione di cui all'art. 2932 cod. civ., diretta a dare esecuzione in Forma specifica all'Obbligo di contrarre ove espressione di una volontà delle parti già completa in tutti i suoi elementi ed in tutti i suoi dettagli, è inapplicabile in materia di assunzioni obbligatorie (legge n. 482 del 1968) in cui mancano tali presupposti, atteso che la richiesta dell'imprenditore e il successivo atto di avviamento dell'U.P.l.m.o. Lasciano pur sempre indeterminati elementi essenziali del rapporto, quali la retribuzione, le mansioni, la qualifica, che solo l'ulteriore attività delle parti interessate può determinare. (Conf 4719/85, mass n 442154; (Conf 466/85, mass n 438677).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)