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Sez. L, Sentenza n. 466 del 28/01/1985 (Rv. 438677 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438677-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Poiché il procedimento previsto - in tema di assunzione obbligatoria di invalidi - dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, incentrato sulla richiesta del privato e sull'atto di avviamento, lascia indeterminati e determinabili solo mediante l'attività delle parti elementi essenziali del rapporto, quali le specifiche mansioni da attribuire all'invalido e la sua retribuzione, l'Obbligo legale di assunzione non è suscettibile di esecuzione in Forma specifica con pronuncia del giudice ex art. 2932 cod. civ.. (Conf 3425/80, mass n 407253; (Conf 1322/79, mass n 397590; (contra 497/79, mass n 396614; (contra 3323/76, mass n 382115).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)