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Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 1015 del 19/01/2005 (Rv. 581677 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Non residente - Soggetto passivo in altro Stato dell'UE - Committente o cessionario - Erroneo addebito in fattura, e successiva indebita assoluzione, dell'imposta - Operazione esente - Rimborso ex art. 38 - ter del d.P.R. n. 633 del 1972 - Requisito - Detraibilità - Non ricorrenza - Contrarietà a direttiva comunitaria - Quesito - Disposizioni della direttiva - Interpretazione - Quesito - Versamento di imposta non dovuta - Cessionario o committente - Qualità di debitore d'imposta nei confronti dell'erario - Disciplina comunitaria uniforme in materia di IVA - Configurabiità - Interpretazione - Quesito - Mancata attribuzione al committente del diritto al rimborso nei confronti dell'erario - Disciplina nazionale - Compatibilità con la disciplina comunitaria - Quesito - Conseguente quesito in tema di tutela giurisdizionale.
Stato
decisa il 2005-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581677-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Vanno sottoposte alla Corte di giustizia della Comunità europea, in via pregiudiziale, le seguenti questioni interpretative degli artt. 2 e 5 dell'ottava direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979, n. 79/1072 CEE, nella parte in cui subordinano il rimborso dell'IVA a favore del cessionario o committente non residente all'utilizzazione dei beni e servizi per il compimento di operazioni soggette ad imposta: se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che anche l'imposta non dovuta ed erroneamente addebitata in rivalsa e versata all'erario sia rimborsabile; e, in caso affermativo, se sia contraria alle stesse disposizioni della direttiva una norma nazionale che escluda il rimborso del cessionario o committente non residente in considerazione della non detraibilità dell' imposta addebitata e non versata benché non dovuta. Vanno altresì sottoposti alla Corte di giustizia i seguenti quesiti: se, in generale, possa ricavarsi dalla disciplina comunitaria uniforme la qualità di debitore di imposta, nei confronti dell'erario, del cessionario o committente; se sia compatibile con tale disciplina, e in particolare coi principi di neutralità dell'IVA, di effettività e di non discriminazione, la mancata attribuzione, nel diritto interno, al cessionario o al committente che sia soggetto IVA, e che la legislazione nazionale considera come destinatario degli obblighi di fatturazione e di pagamento dell'imposta, di un diritto al rimborso nei confronti dell'erario nel caso di addebito e di versamento di imposta non dovuti; se sia contraria ai principi di effettività e di non discriminazione, in tema di rimborso di IVA riscossa in violazione del diritto comunitario, una disciplina nazionale - ricavata dall'interpretazione fornitane dai giudici nazionali - che consente al cessionario o al committente di agire solo nei confronti del cedente o del prestatore del servizio, e non nei confronti dell'erario, pur nell'esistenza nell'ordinamento nazionale di un caso simile, rappresentato dalla sostituzione nel campo delle imposte dirette, nel quale entrambi i soggetti - sostituto e sostituito - sono legittimati a chiedere il rimborso all'erario (ordinanza interlocutoria resa nel giudizio di impugnazione del diniego di rimborso di IVA erroneamente addebitata - e, quindi, indebitamente versata dal committente - in fatture emesse nei confronti di società non residente, soggetto passivo in altro Stato membro dell'Unione europea, per prestazioni di promozione pubblicitaria e di marketing, non soggette ad imposta per mancanza del presupposto territoriale: il diritto al rimborso dell'imposta al soggetto non residente, alla stregua dell'art. 38-ter del d.P.R. 26 ottobre 1072, n. 633, viene infatti riconosciuto solo "se [l'IVA è] detraibile a norma dell'art. 19" dello stesso decreto, ed è quindi escluso per le operazioni, come quelle in esame, esenti a norma dell'art. 7, quarto comma, lettera d, del d.P.R. n. 633 del 1972).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234, Direttive del Consiglio CEE 06/12/1979 num. 1072 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 06/12/1979 num. 1072 art. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4 lett. D, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 30/12/1981 num. 793 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)