Sez. U, Sentenza n. 208 del 14/05/2001 (Rv. 546639 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Iva - Acquisti di gasolio - Iva pagata sull'accisa - Consumatore finale - Richiesta all'amministrazione finanziaria di rimborso - Giurisdizione - Delle Commissione Tributarie - Esclusione - Del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Rientra nella sfera della giurisdizione ordinaria, e non nell'ambito di quella delle Commissioni tributarie, la controversia promossa dal cessionario di un bene - consumatore finale - intesa a realizzare il suo dedotto diritto a conseguire, dall'Amministrazione finanziaria, il rimborso della parte dell'IVA da lui pagata sull'accisa corrisposta per alcuni acquisti di gasolio. Più in particolare, il processo tributario, siccome modellato dal d.P.R. n. 636 del 1972 e (con contenuti sostanzialmente coincidenti) dal D.L. n. 546/92, ha una configurazione particolare che lo differenzia sia da quello civile classico che da quello amministrativo "di annullamento", posto che, non solo deve essere introdotto attraverso la impugnazione di specifici e delimitati atti ed in relazione a specifici rapporti d'imposta, ma rimane esso stesso delimitato dai confini del rapporto tributario, con la conseguenza ulteriore che la stessa giurisdizione delle commissioni tributarie non si esprime al di là degli stessi confini oggettivi e soggettivi del rapporto tributario, per il che il consumatore finale, siccome estraneo al rapporto d'imposta IVA, non può adire le commissioni tributarie, ma è tenuto a rivolgersi, onde far valere le sue dedotte pretese, esclusivamente al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)