Sez. 1, Sentenza n. 19649 del 01/10/2015 (Rv. 637110 - 01)
TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE | Indennizzo ex artt. 1, 2 e 3 della l. n. 137 del 2001 - Esperimento di fase obbligatoria di liquidazione amministrativa - Necessità - Ragioni.
TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE
La legge n. 137 del 2001, agli artt. 1, 2 e 3, riconosce, ai titolari di beni, diritti e interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 ed all'accordo di Osimo del 10 novembre 1975, un indennizzo ulteriore rispetto a quello di cui alle leggi n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994, il quale, pur integrando un autonomo e distinto diritto, si fonda su un principio di solidarietà nazionale e non su un preesistente fatto illecito dello Stato italiano, sicché la sua soddisfazione, limitata dalle scelte del legislatore sulla misura e modalità di erogazione, è legittimamente condizionata al previo esperimento, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge n. 137 cit., di una fase obbligatoria di liquidazione in via amministrativa, in mancanza della quale il diritto non spetta.
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1980 num. 15 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 135 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 98 CORTE COST., Legge 29/03/2001 num. 137 art. 1, Legge 29/03/2001 num. 137 art. 2, Legge 29/03/2001 num. 137 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)