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Sez. U, Sentenza n. 8055 del 07/04/2014 (Rv. 630489 - 01)

TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE | Territori ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace del 10 febbraio 1947 - Beni ivi situati già appartenuti a cittadini italiani - Misure di nazionalizzazione o di esproprio adottate dal governo jugoslavo - Indennizzo previsto dal legislatore italiano - Determinazione del suo ammontare - Discrezionalità del legislatore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630489-01

TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE

L'indennizzo dovuto ai cittadini italiani, destinatari di provvedimenti di nazionalizzazione o esproprio dei loro beni adottati dal governo jugoslavo sulla base al Trattato di pace del 10 febbraio 1947, forma oggetto di un diritto soggettivo, il cui contenuto, tuttavia, può essere determinato discrezionalmente dal legislatore nazionale valutando tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, compresi quelli finanziari, salvo il rispetto del principio della parità di trattamento e dell'obbligo di tener conto degli importi versati, a seguito di accordi internazionali, dallo Stato jugoslavo al governo italiano, ma non anche della garanzia - prevista dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - che l'ammontare dell'indennizzo sia ragionevolmente in rapporto con il valore dei beni in questione.

Riferimenti normativi: Legge 14/03/1977 num. 73 art. 4, Legge 05/04/1985 num. 135 art. 8, Legge 29/03/2001 num. 137, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)