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Sez. 3, Sentenza n. 28787 del 28/03/2013 Cc. (dep. 04/07/2013) Rv. 256672 - 01

PENA - PENE DETENTIVE | Pena detentiva - Sostituzione con libertà controllata - Imposizione degli obblighi - Potere del giudice della cognizione - Esclusione - Competenza del magistrato di sorveglianza - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256672-01

PENA - PENE DETENTIVE

In caso di condanna a pena detentiva sostituita con la libertà controllata, il giudice non è legittimato ad imporre gli obblighi prescritti nei confronti dell'imputato beneficiario della concessa sanzione sostitutiva, ma è tenuto a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, al quale spetta stabilire le modalità di esecuzione della pena nelle forme di legge. (Fattispecie in cui è stata annullata la sentenza che aveva determinato le modalità esecutive della libertà controllata, sospendendo in alcune fasce orarie la patente di guida ed autorizzando l'imputato ad allontanarsi dal comune di residenza per motivi di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)