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Sez. L, Sentenza n. 7187 del 04/12/1986 (Rv. 449252 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA COMPLESSIVA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - COPERTURA MEDIANTE ASSUNZIONI DIRETTE - INAMMISSIBILITÀ - COMPUTABILITÀ SULLA PREDETTA ALIQUOTA DEGLI INVALIDI COSIDDETTI INTERNI - ESCLUSIONE - CONTRASTO DEGLI ARTT. 11 E 20 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 CON GLI ARTT. 3, 4, 38 E 41 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449252-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA COMPLESSIVA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - COPERTURA MEDIANTE ASSUNZIONI DIRETTE - INAMMISSIBILITÀ - COMPUTABILITÀ SULLA PREDETTA ALIQUOTA DEGLI INVALIDI COSIDDETTI INTERNI - ESCLUSIONE - CONTRASTO DEGLI ARTT. 11 E 20 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 CON GLI ARTT. 3, 4, 38 E 41 COST. - INSUSSISTENZA.*

Nella disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482, la copertura dell'aliquota complessiva di cui all'art. 11 secondo comma della citata legge, riservata agli invalidi e ad altre categorie protette, può nel regime anteriore alla legge n. 638 del 1983 che all'art. 9 ha previsto, solo per il futuro e con determinate limitazioni, la computabilità dei cosiddetti invalidi interni - realizzarsi solo attraverso le assunzioni effettuate su designazione del competente ufficio provinciale del lavoro, secondo i criteri e le procedure che sono specificamente fissati dalla legge medesima al fine di assicurare il collocamento di soggetti minorati e disoccupati, ne consegue che non solo resta esclusa la possibilità di provvedere a detta copertura mediante assunzioni direttamente effettuate dal datore di lavoro (con la sola eccezione contemplata dall'art. 16 quinto comma nei confronti dello stato e degli enti pubblici), ma che deve anche negarsi la computabilità in quella aliquota degli invalidi cosiddetti interni, cioè dei dipendenti che siano divenuti tali nel corso del rapporto di lavoro, questo ultimo principio manifestamente non pone gli artt. 11 e 20 della legge n. 482 del 1968 in contrasto con gli artt. 3, 4, 38 e 41 della Costituzione, tenuto conto che il datore di lavoro può licenziare i predetti invalidi interni, nei casi e nei limiti in cui ciò è consentito dalle norme che regolano in via generale il suo diritto di recesso, e che i medesimi invalidi interni, a fronte di un licenziamento legittimamente intimato, vengono a godere della speciale tutela apprestata da detta legge n. 482 del 1968. (Conf 821/86 mass n 444359).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 38, Costituzione art. 41, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 9 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)