Sez. 1, Sentenza n. 413 del 25/01/1989 (Rv. 461532 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ - DOMANDA DI NULLITÀ DEL BREVETTO PER MARCHIO D'IMPRESA - GIUDIZIO RELATIVO - PUBBLICO MINISTERO - PARTE NECESSARIA - GIUDIZIO DI APPELLO - NOTIFICA DELLA IMPUGNAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE CHE HA EMESSO LA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITÀ - PRESENZA IN GIUDIZIO DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ - DOMANDA DI NULLITÀ DEL BREVETTO PER MARCHIO D'IMPRESA - GIUDIZIO RELATIVO - PUBBLICO MINISTERO - PARTE NECESSARIA - GIUDIZIO DI APPELLO - NOTIFICA DELLA IMPUGNAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE CHE HA EMESSO LA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITÀ - PRESENZA IN GIUDIZIO DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
A norma degli artt. 70 e 72 cod. proc. civ. e 59 del R.d. 21 giugno 1942 n. 929, il pubblico ministero è parte necessaria dei giudizi che hanno ad oggetto la domanda di nullità del brevetto per marchio d'impresa, potendo egli stesso proporre la domanda ed avendo facoltà di impugnare la sentenza resa sulla domanda proposta dal privato interessato: pertanto, in grado d'appello, il contraddittorio deve essere integrato con la notifica della impugnazione proposta dal privato al P.m. presso il tribunale che ha emesso la sentenza impugnata, senza che il vizio derivante dalla Mancanza di tale notifica possa considerarsi sanato dalla presenza in giudizio del procuratore generale presso la Corte d'appello, ancorché abbia formulato conclusioni di merito senza muovere eccezioni sulla ritualità del rapporto processuale, giacché il potere di impugnare la sentenza di primo grado non spetta a questo ultimo ufficio, ma solo all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice a quo. (V 184/87, mass n 449252, sulla prima parte; (V 3078/86, mass n 446085, sulla prima parte; (V 6180/84, mass n 437818, sulla prima parte; (Conf 2259/82, mass n 420131, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)