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Sez. 6, Sentenza n. 33855 del 10/04/2001 Ud. (dep. 18/09/2001) Rv. 219812 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Addebito di fatto non costituente reato - Sussistenza del delitto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219812-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Non integra il delitto di calunnia (art. 368 cod. pen.) la condotta di colui il quale denunci un fatto realmente accaduto, qualificato con un preciso <<nomen iuris>>, ma non corrispondente ad alcuna fattispecie astratta di reato, atteso che nell'azione indicata difetta l'alterazione, in tutto o in parte, della verità, dalla quale possa derivare l'incolpazione per il denunciato, non avendo rilievo che il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale,.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)