Sez. 6 - , Sentenza n. 30639 del 22/10/2020 Ud. (dep. 03/11/2020) Rv. 280009 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Calunnia consistente in un’accusa di calunnia – Addebito, da parte dell'accusato di calunnia, di un fatto poi rivelatosi infondato – Integrazione del reato – Ragioni – Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Integra il reato di calunnia la condotta di colui che, pur sapendolo innocente, accusi un altro soggetto di aver reso una falsa denuncia (c.d. calunnia di calunnia), anche nel caso in cui le accuse asseritamente false da quest'ultimo formulate si rivelino, per accertamenti successivi, vere, assumendo esclusivo rilievo l'aver attribuito al calunniato un fatto non corrispondente al vero. (Fattispecie in cui la Corte, sottolineando la natura della calunnia quale reato di pericolo, ha annullato con rinvio l'assoluzione dell'imputato che, sapendoli innocenti, aveva accusato il difensore e il consulente tecnico di averlo indotto ad accusare dell'omicidio della nipote la propria figlia, poi effettivamente condannata per tale reato, rilevando l'ininfluenza di tale ultima circostanza e dovendo invece essere accertato se il predetto, nel formulare le accuse nei confronti di tali professionisti, avesse riferito o meno una circostanza falsa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)