Sez. L, Sentenza n. 4150 del 21/06/1986 (Rv. 446934 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DOMANDA ORIGINARIA NUOVO - LICENZIAMENTO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ - PER MANCANZA DI GIUSTA CAUSA O ALTRE RAGIONI - DEDUZIONE IN GRADO DI APPELLO DELLA INOSSERVANZA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DOMANDA ORIGINARIA NUOVO - LICENZIAMENTO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ - PER MANCANZA DI GIUSTA CAUSA O ALTRE RAGIONI - DEDUZIONE IN GRADO DI APPELLO DELLA INOSSERVANZA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300.*
Il lavoratore licenziato, il quale abbia contestato la legittimità del licenziamento soltanto per la Mancanza di una giusta causa o per altre ragioni, non può dedurre in appello l'illegittimità del licenziamento medesimo per l'inosservanza da parte del datore di lavoro delle garanzie procedurali stabilite dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 in tema di sanzioni disciplinari, giacché tale deduzione, ancorché la sentenza della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dei primi tre commi del citato art. 7 sia sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, comporta l'introduzione di un nuovo thema decidendum, che dà luogo ad un mutamento della domanda originaria in contrasto con l'art. 437 cod. proc. civ. (V 596/84, mass n 432834; (V 866/82, mass n 418736).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)