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Sez. 1, Sentenza n. 15852 del 12/11/2002 (Rv. 558865 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo - Danno non patrimoniale - Liquidazione - Ricorso al metodo equitativo - Legittimità - Motivazione del decreto della corte d'appello - Requisiti.
Stato
decisa il 2002-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558865-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La liquidazione del danno non patrimoniale subito per effetto di violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo, può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo, trattandosi di un danno per sua stessa natura insuscettibile di essere provato nel suo preciso ammontare; affinché, peraltro, la valutazione discrezionale propria del metodo equitativo non si risolva in una quantificazione arbitraria, è necessario che il giudice di merito, nella motivazione del decreto, che può assumere anche caratteri di sommarietà, fornisca indicazioni sul procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)