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Sez. 1, Sentenza n. 16256 del 19/11/2002 (Rv. 560419 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo - Danno non patrimoniale - Prova - Necessità - Ricorso a presunzioni ed al notorio - Ammissibilità - Relativa liquidazione - Metodo equitativo - Legittimità - Motivazione del decreto della corte d'appello in punto di "quantum" - Requisiti.
Stato
decisa il 2002-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560419-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale che l'interessato deduca di avere subito per effetto di violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo, sebbene non costituisca conseguenza automatica ed indefettibile dell'eccessivo protrarsi del processo medesimo, può essere accertato mediante ricorso a presunzioni e a fatti notori e la relativa liquidazione può essere effettuata dal giudice con metodo equitativo a norma dell'art. 1226 cod. civ. (disposizione, questa, richiamata dall'art. 2056 cod. civ., cui a propria volta fa riferimento l'art. 2, comma terzo, della citata legge n. 89 del 2001); affinché, peraltro, la valutazione discrezionale propria del metodo equitativo non si risolva in una quantificazione arbitraria, è necessario che il giudice di merito, nella motivazione del proprio provvedimento - che, essendo un decreto, può assumere anche caratteri di sommarietà - fornisca indicazioni sul procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)