Sez. 2, Sentenza n. 1373 del 12/10/1965 Ud. (dep. 05/03/1966) Rv. 100737 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - MUTAZIONE RELATIVA AL DOMICILIO ELETTO - FORME DELLA COMUNICAZIONE - INAMMISSIBILITA DI EQUIPOLLENTI - DOMICILIO ELETTO PRESSO IL DIFENSORE - SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - MUTAZIONE RELATIVA AL DOMICILIO ELETTO - FORME DELLA COMUNICAZIONE - INAMMISSIBILITA DI EQUIPOLLENTI - DOMICILIO ELETTO PRESSO IL DIFENSORE - SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - IRRILEVANZA.*
La disposizione dell'art 171, terzo comma, che stabilisce le forme di comunicazione delle mutazioni relative al luogo dichiarato o al domicilio eletto per le notificazioni, ha carattere tassativo ed esclude quindi l'ammissibilita di forme equipollenti. Pertanto, qualora l'imputato abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, e successivamente non abbia manifestato nelle forme prescritte la volonta di mutare domicilio, la notificazione del decreto di citazione eseguita presso il domicilio eletto deve considerarsi valida, ancorche nel giudizio la difesa sia stata assunta da un altro avvocato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)