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Sez. 4, Sentenza n. 1912 del 30/11/1966 Ud. (dep. 28/04/1967) Rv. 104011 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - MUTAMENTO - ESIGENZA FORMALE - DIFENSORE DOMICILIATARIO - REVOCA DELL'INCARICO - NON EQUIVALE A REVOCA DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO.*
Stato
decisa il 1966-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104011-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - MUTAMENTO - ESIGENZA FORMALE - DIFENSORE DOMICILIATARIO - REVOCA DELL'INCARICO - NON EQUIVALE A REVOCA DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO.*

Ogni mutamento del domicilio eletto ai sensi del primo comma dello art 171 cod proc pen deve essere comunicato nelle forme prescritte dal terzo comma dello stesso articolo. Ne consegue che, ove sia stata revocata la nomina al difensore presso cui si era eletto domicilio, la elezione di tale domicilio non e automaticamente modificata, ma continua a produrre effetti fino alla indicazione di altro luogo ove si desideri che siano eseguite le notificazioni. (prima parte. Conf 100737, 102326, anno 1966. Seconda parte. Conf nell'ipotesi di nomina di nuovo difensore, 103458, anno 1967' 100737, anno 1966' V 101441, 101666, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)