Sez. 1, Sentenza n. 1636 del 02/03/1996 (Rv. 496102 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - VALORE PROBATORIO | Copie non autenticate - Produzione in giudizio - Ammissibilità - Rilevanza probatoria - Valutazione insindacabile del giudice di merito.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - VALORE PROBATORIO
Con riguardo agli atti pubblici e alle scritture private depositate presso pubblici ufficiali, sebbene a norma degli articoli 2714 e 2715 cod. civ. facciano piena prova in giudizio soltanto le copie spedite nelle forme di legge, tuttavia il giudice di merito può attribuire rilevanza probatoria, con una valutazione insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici, anche alle copie informi esibite dalle parti quando riconosca che corrispondono all'originale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714, Cod. Civ. art. 2715, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)