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Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 26/03/2002 (Rv. 553280 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Proponibilità in via incidentale - Condizioni - Rilevanza del documento - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553280-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE

La proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall'avversario a base della domanda o dell'eccezione (nella specie, avviso di ricevimento di plico raccomandato contenente diffida ad adempiere), esige la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito; detta indagine di fatto è rimessa al giudice della causa principale ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)