Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 26/03/2002 (Rv. 553280 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Proponibilità in via incidentale - Condizioni - Rilevanza del documento - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
La proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall'avversario a base della domanda o dell'eccezione (nella specie, avviso di ricevimento di plico raccomandato contenente diffida ad adempiere), esige la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito; detta indagine di fatto è rimessa al giudice della causa principale ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)