Sez. U, Sentenza n. 604 del 01/09/1999 (Rv. 529542 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Ricorso - Notificazione a tutte le parti del procedimento principale presso il procuratore costituito in giudizio - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione determina l'apertura di una fase incidentale nell'ambito del giudizio rispetto al quale si intende provocare la diretta decisione della questione di giurisdizione, sicché tale ricorso va indirizzato a tutte e soltanto alle parti del processo principale, mediante notifica presso il Procuratore per loro costituito in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)