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Sez. U, Ordinanza n. 5459 del 17/03/2004 (Rv. 571267 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CONVERTIBILITÀ | Notificazione del ricorso per regolamento di giurisdizione al Procuratore della parte costituito in uno dei giudizi in conflitto - Nullità - Conversione del ricorso in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571267-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CONVERTIBILITÀ

Il principio di economia processuale di cui è espressione il terzo comma dell'art 159 cod.proc.civ., nel prevedere che se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre altri effetti ai quali è idoneo, rende pregiudiziale all'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso per conflitto di giurisdizione, (in caso di nullità della notificazione medesima per essere stata compiuta presso il procuratore costituito in luogo della prescritta notificazione personale) la verifica della sussistenza delle condizioni di una possibile conversione del ricorso in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, per la cui proposizione la notificazione dell'atto introduttivo presso il Procuratore della parte costituito nel giudizio di merito, identificabile in base a tale istanza, è forma adeguata (nella specie la S.C. ha ritenuto doversi far luogo alla conversione essendo uno dei contrapposti provvedimenti inidoneo al giudicato, siccome reso nel corso del procedimento d'urgenza introdotto davanti al giudice del lavoro unitamente al giudizio di merito, difettando, detto provvedimento, del requisito della definitività e partecipando, invece, di quello della interinalità, e dovendo ritenersi che la conversione non fosse preclusa dal giudicato formale intervenuto sulla sentenza pronunciata dal giudice amministrativo, non essendo detta statuizione idonea ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)