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Sez. U, Ordinanza n. 6 del 22/07/1974 Cc. (dep. 26/10/1974) Rv. 128344 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENA AI FINI DELL'EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - VALORE PER LA FASE ISTRUTTORIA- APPLICAZIONE ALLA FASE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128344-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENA AI FINI DELL'EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - VALORE PER LA FASE ISTRUTTORIA- APPLICAZIONE ALLA FASE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*

L'art 255 cod proc pen, nel dettare specifici criteri di computo della pena edittale, limita i suoi effetti ai soli 'articoli precedentì e cioe agli artt 253 e 254 cod proc pen; a sua volta l'art 272 cod proc pen, relativo alla scarcerazione, si rifa alla distinzione tra mandato obbligatorio e facoltativo e riguarda, per espressa dizione della legge - che parla di istruzione formale o sommaria - esclusivamente una particolare disciplina che e valida solo per il periodo istruttorio. Pertanto, mentre e logica la piena validita della esclusione, dal computo della pena edittale, delle circostanze attenuanti - di qualsiasi specie e natura - l'esclusione stessa non e piu compatibile allorche interviene la sentenza di condanna a pena detentiva, che trova la sua regolamentazione nell'art 275 cod proc pen, in base al quale per stabilire la pena prevista per il reato ritenuto in sentenza non valgono piu i criteri stabiliti per il periodo istruttorio, con riferimento cioe, alla pena in astratto, essendo stata ormai fissata una pena in concreto con riferimento al reato quale ritenuto, anch'esso concretamente, nella sentenza. Con l'espressione 'reato ritenuto in sentenzà la legge ha inteso, infatti, riferirsi sia alla ipotesi di mutamento di rubrica, sia alla concessione di eventuali attenuanti, anche se non sia stato fatto un giudizio di comparazione. (Conf 127747, 126905, 126904, 126903, anno 1974).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 255 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)