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Sez. U, Ordinanza n. 7 del 22/06/1974 Cc. (dep. 30/07/1974) Rv. 127747 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - DURATA - DISPOSTO DELL'ART 255 COD PROC PEN - VALORE PER LA FASE DELL'ISTRUTTORIA - APPLICABILITA ALLA FASE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLA PENA PREVISTA 'PER IL REATO RITENUTO IN SENTENZÀ - CRITERI DI DETERMINAZIONE - SCARCERAZIONE PER DECORSO DEI TERMINI - MISURA DELLA PENA EDITTALE MASSIMA - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - COMPUTABILITA ANCHE IN MANCANZA DEL GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - ELISIONE A SEGUITO DI GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - ESCLUSIONE DAL CALCOLO DELLA PENA.*
Stato
decisa il 1974-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127747-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - DURATA - DISPOSTO DELL'ART 255 COD PROC PEN - VALORE PER LA FASE DELL'ISTRUTTORIA - APPLICABILITA ALLA FASE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLA PENA PREVISTA 'PER IL REATO RITENUTO IN SENTENZÀ - CRITERI DI DETERMINAZIONE - SCARCERAZIONE PER DECORSO DEI TERMINI - MISURA DELLA PENA EDITTALE MASSIMA - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - COMPUTABILITA ANCHE IN MANCANZA DEL GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - ELISIONE A SEGUITO DI GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - ESCLUSIONE DAL CALCOLO DELLA PENA.*

L'art 255 cod proc pen contiene l'enunciazione di una regola che e stabilita in relazione alla fase istruttoria prima del dibattimento, che e caratterizzata dallo scopo di raccogliere e vagliare il materiale che dovra servire per il giudizio, e nella quale non e consentita alcuna valutazione definitiva e comparativa delle circostanze attenuanti. Esso, pertanto, non trova piu applicazione all'esito del dibattimento dovendo la custodia preventiva dopo la sentenza essere proporzionata alla gravita del reato ed alla pericolosita del reo, quali il giudice li ha in concreto accertati. La custodia preventiva, infatti, e giustificata dalla presunzione che la persona, accusata di un reato particolarmente grave e per il quale concorrono sufficienti indizi di colpevolezza, sia in condizione di porre in pericolo quei beni a tutela dei quali la predetta detenzione e predisposta; non V'e, quindi, ragione di mantenere fermi termini piu rigorosi per la custodia preventiva in presenza di situazioni che alla valutazione dibattimentale si sono rivelate meno gravi di quanto originariamente contestate. Pertanto, ai fini della valutazione dei termini massimi di custodia preventiva nella fase del giudizio - dopo decisione tuttora suscettibile di impugnazione - deve aversi riguardo alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza e determinata tenendo conto degli aumenti per le aggravanti o delle diminuzioni per le attenuanti applicate e, in ipotesi di concorso delle une e delle altre, del risultato del giudizio di comparazione effettuato in sentenza ai sensi dell'art 69 cod pen. (fattispecie in cui, essendo state concesse all'imputato di tentato omicidio le attenuanti generiche, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la pena edittale era inferiore agli anni venti e che, pertanto, il termine di custodia previsto per la fase del giudizio, in base alla disciplina di cui alla legge 1 luglio 1970, n 405, allora vigente, era di anni due. Uno piu uno).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 255 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)