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Sez. 2, Sentenza n. 16798 del 21/07/2006 (Rv. 591528 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Proprietario della cosa - Presunzione di responsabilità ex art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Configurabilità - Sussistenza - Onere della prova - Contenuto - Inottemperanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591528-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

In tema di sanzioni amministrative sussiste, ai sensi dell'art. 6 legge n. 689 del 1981, una presunzione di responsabilità a carico del proprietario di un bene qualora non fornisca la prova precisa che il medesimo sia stato utilizzato per il compimento dell'illecito contro la sua volontà. (Nella specie, è stata confermata la sentenza impugnata che, nel ritenere i proprietari del fondo autori esclusivi dell'attività estrattiva del terreno in mancanza di prova della responsabilità di altri soggetti, ha osservato che gli stessi avrebbero concorso con eventuali terzi, ove non avessero dimostrato che l'attività era stata svolta contro la loro volontà).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)