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Sez. 1, Sentenza n. 327 del 14/01/1999 (Rv. 522274 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Proprietario della cosa - Onere della prova del comportamento ostativo all'uso della stessa - Contenuto - Fattispecie in tema di circolazione stradale.
Stato
decisa il 1999-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522274-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

Il disposto dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981 pone a carico del proprietario della cosa, utilizzata dall'autore della violazione, l'onere di provare un concreto e adeguato comportamento ostativo volto ad impedire l'uso della cosa stessa da parte di estranei. Sicché non è idonea a sottrarre il proprietario alla presunzione di responsabilità per la menzionata violazione la prova di non avere dato un espresso consenso all'uso che l'estraneo abbia fatto della cosa (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che il comportamento del proprietario del veicolo - alla guida del quale altri aveva commesso una violazione al codice della strada - integrasse la manifestazione obbiettiva del divieto, avendo egli parcheggiato la propria autovettura nel cortile dell'abitazione materna, con la chiave di avviamento inserita, sicché il veicolo potè essere utilizzato da un parente del proprietario medesimo).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)