Sez. L, Sentenza n. 10552 del 03/07/2003 (Rv. 564786 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Controversie relative a prestazioni previdenziali collegate a patologie mediche - Critica della consulenza tecnica - Vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità - Estremi - Contrasto con canoni fondamentali della scienza medica - Necessità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, la critica in sede di legittimità alla consulenza medica d'ufficio è ammissibile solo se contiene la denuncia della documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico - legale e dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, che costituendo un vero e proprio vizio della logica medico - legale rientra fra i vizi deducibili nella predetta sede ai sensi dell'art. 360 n. 5. cod. proc. civ.; in mancanza di tali elementi, le predette critiche costituiscono mero dissenso diagnostico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)