Sez. L, Sentenza n. 6432 del 06/05/2002 (Rv. 554122 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE | Controversie relative a prestazioni previdenziali o in materia di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio - Accoglimento nella sentenza delle conclusioni del c.t u. - Vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità - Estremi - Contrasto con nozioni correnti della scienza medica - Sussistenza - Necessità.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE
Sia nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, sia in quelle relative all'accertamento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura di difetto di motivazione costituisce mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico - formale e perciò si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)