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Sez. U, Sentenza n. 11088 del 05/11/1998 (Rv. 520370 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Controversia proposta dal venditore italiano contro l'acquirente straniero per il pagamento del prezzo - Giurisdizione del giudice italiano - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520370-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA

In relazione a contratti di vendita internazionale di merce, al fine di stabilire se sussista la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda con la quale il venditore italiano conviene in giudizio l'acquirente straniero per l'adempimento delle sue obbligazioni di pagamento della merce, bisogna aver riguardo sia all'art. 4, n. 2, cod. proc. civ., sia ai criteri dettati, per l'individuazione del "forum destinatae solutionis", dall'art. 57, comma primo, lett. a) e b) della Convenzione delle Nazioni Unite adottata a Vienna l'11 aprile 1980 e ratificata in Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 765, che pone il principio generale secondo cui l'acquirente deve pagare il venditore presso la sede di affari di quest'ultimo (è stata così affermata la giurisdizione del giudice italiano in una controversia nella quale il venditore italiano aveva chiamato in giudizio l'acquirente austriaco per il pagamento di merce, ed era rimasto accertato che le parti non avevano pattuito che il prezzo fosse pagato in altro particolare luogo, né che il pagamento stesso dovesse avvenire al momento della consegna delle merci).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4 n. 2, Legge 11/12/1985 num. 765

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)