Sez. U, Sentenza n. 895 del 14/12/1999 (Rv. 532146 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Compravendita internazione di merci - Disciplina ex art. 4 Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 e art. 56 Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 - Controversia instaurata dalla società italiana alienante contro la società straniera acquirente per inadempimento - Obbligazioni principali da eseguirsi in Italia - Conseguenze - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA
In tema di compravendita internazionale di merci, al fine di stabilire se sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda con la quale il venditore italiano conviene in giudizio l'acquirente straniero per l'adempimento delle obbligazioni su quest'ultimo gravanti, occorre aver riguardo all'art. 4 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 resa esecutiva con legge n. 975 del 1984, secondo il quale il contratto è regolato, in mancanza di diverse opzioni convenzionali, dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto, e all'art. 57 della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, ratificata con legge n. 765 del 1985, secondo il quale l'acquirente deve pagare il venditore presso la sede d'affari di quest'ultimo; ne consegue che deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla controversia per inadempimento relativo ad un contratto di vendita e distribuzione di prodotti di una società italiana ad una società straniera, giacché le obbligazioni caratteristiche di tale contratto (acquisto della merce e pagamento del relativo prezzo) dovevano essere eseguite in Italia, ed è pertanto questo il paese col quale il contratto del cui adempimento si controverte presenta il collegamento più stretto.
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1984 num. 975, Legge 11/12/1985 num. 765 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)