Sez. U, Sentenza n. 1121 del 15/02/1980 (Rv. 404610 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di cui all'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742 non puo trovare applicazione in ordine al termine per la proposizione del ricorso per Cassazione, avverso la pronuncia con cui il giudice del lavoro abbia declinato la propria giurisdizione, ravvisando nel rapporto dedotto in causa la natura di rapporto di pubblico impiego devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi, sia per l'oggetto della domanda che per la qualificazione data al rapporto controverso, di controversia di lavoro, sottratta a norma dell'art 3 della citata legge alla sospensione dei termini processuali. (V 1337/77, mass n 385046).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)