Sez. U, Sentenza n. 12312 del 18/11/1992 (Rv. 479580 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato - Cessazione del rapporto con un dipendente anteriore alla legge n. 210 del 1985 - Controversia relativa all'indennità di buonuscita - Devoluzione al giudice amministrativo.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
La controversia relativa all'indennità di buonuscita spettante ad un dipendente dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, la cessazione del cui rapporto non sia oggetto di contestazione e si sia verificata prima dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210 (che, istituendo l'Ente Ferrovie dello Stato, ha trasformato il rapporto di pubblico impiego del personale in rapporto privatistico, con conseguente attribuzione delle relative cause al pretore in funzione di giudice del lavoro), resta devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75, ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 106 del 1981).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)