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Sez. U, Sentenza n. 130 del 12/04/2000 (Rv. 535598 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Indennità di buonuscita corrisposta dalla OPAFS al personale ferroviario cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535598-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Le controversie aventi ad oggetto la buonuscita corrisposta dalla OPAFS (Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato) ai dipendenti cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 - che ha trasformato l'Azienda autonoma in Ente delle ferrovie dello Stato, rendendo privato (da pubblico che era) il rapporto di lavoro dei ferrovieri - sono devolute, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)