Sez. 3, Sentenza n. 12670 del 06/10/1987 Ud. (dep. 10/12/1987) Rv. 177238 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICO CHE PROVIENE DA CONCIMAIA E SI IMMETTE IN ACQUE PUBBLICHE - NATURA DI INSEDIAMENTO CIVILE - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE N. 319 DEL 1986 - FATTISPECIE: SUSSISTENZA DEI REATI DI CUI ALL'ART. 21, PRIMO E TERZO COMMA, LEGGE N. 319 DEL 1976.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICO CHE PROVIENE DA CONCIMAIA E SI IMMETTE IN ACQUE PUBBLICHE - NATURA DI INSEDIAMENTO CIVILE - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE N. 319 DEL 1986 - FATTISPECIE: SUSSISTENZA DEI REATI DI CUI ALL'ART. 21, PRIMO E TERZO COMMA, LEGGE N. 319 DEL 1976.*
Uno scarico originato da una concimaia, che attraversi un terreno agricolo per mezzo di qualsiasi tipo, anche rudimentale, di canalizzazione immettendosi in acque fluviali, non può essere parificato a quello recapitabile sul terreno agricolo ad uso fertilizzatorio, per cui deve in tal caso ritenersi applicabile la legge 10 maggio 1976, n. 319 in tema di tutela delle acque dallo inquinamento. (fattispecie relativa a ritenuta realizzazione dei reati di cui allo art. 21, primo e terzo comma legge n. 319 del 1976). (Conf mass n 164941).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)