diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5866 del 01/02/1984 Ud. (dep. 23/06/1984) Rv. 164941 - 01

ACQUE - INQUINAMENTO - IMPRESA DI ALLEVAMENTO DI BESTIAME - MANCANZA DI DEPOSITI PER I LIQUAMI ED EFFETTUAZIONE DI SCARICHI INQUINANTI IN CORSI D'ACQUA - NATURA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164941-01

ACQUE - INQUINAMENTO - IMPRESA DI ALLEVAMENTO DI BESTIAME - MANCANZA DI DEPOSITI PER I LIQUAMI ED EFFETTUAZIONE DI SCARICHI INQUINANTI IN CORSI D'ACQUA - NATURA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - SUSSISTENZA.*

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, non sono riconducibili alla categoria degli insediamenti civili le aziende che, pur osservando il parametro terreno coltivato - peso vivo del bestiame (Q.Li 40 per ettaro), di cui alla delibera 8 maggio 1980 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dallo inquinamento, non dispongano di depositi idonei alla conservazione ed alla maturazione dei liquami e, soprattutto, non pratichino la fertirrigazione, ma, al contrario, consentano che i liquami stessi raggiungano ed inquinino pubblici corsi di acqua. Pertanto tali aziende vanno inquadrate nella categoria degli insediamenti produttivi e sono tenute a presentare il programma dettagliato di cui all'art. 2 legge 24 dicembre 1979, n. 650 e, in difetto, realizzano il reato previsto dall'art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319. (V mass n 147731).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 2, DM 08/05/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)