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Sez. 2, Sentenza n. 2316 del 02/08/1962 (Rv. 253470 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER L'APERTURA DI - CISTERNE - POZZE E FOSSI - CARATTERE ESEMPLIFICATIVO DELL'ELENCO - OSSERVANZA DELLE DISTANZE PER OGNI SCAVO COMPORTANTE IL PERICOLO DI INFILTRAZIONE DI UMIDITA.*
Stato
decisa il 1962-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253470-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER L'APERTURA DI - CISTERNE - POZZE E FOSSI - CARATTERE ESEMPLIFICATIVO DELL'ELENCO - OSSERVANZA DELLE DISTANZE PER OGNI SCAVO COMPORTANTE IL PERICOLO DI INFILTRAZIONE DI UMIDITA.*

Essendo scopo della norma contenuta nel primo comma dell'art 889 cod civ (in tema di distanze dal confine per pozzi, cisterne e fosse di latrina o di concime) quella di tutelare il vicino dalle possibili infiltrazioni di umidita, devono considerarsi comprese in quel dettato legislativo, il cui elenco ha carattere esemplificativo e non tassativo, tutte le consimili escavazioni che abbiano attitudine a cagionare infiltrazioni dannose. (V 441/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)