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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20691 del 01/09/2017 (Rv. 645743 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE - Sentenza - Correzione di errori materiali - Riapertura del termine di impugnazione relativamente alla parte corretta - Finalità - Verifica della legitimità e correttezza della correzione - Ammissibilità - Estensione al contenuto sostanziale della sentenza - Esclusione - Riapertura del termine di impugnazione per il merito - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645743-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE

L'impugnazione (principale o incidentale) della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, che a norma dell'art. 288, comma 3, c.p.c., può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata. Per contro, l'impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della sentenza va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)