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Sez. L, Sentenza n. 22933 del 07/12/2004 (Rv. 578586 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Sentenza - Correzione di errori materiali - Riapertura del termine di impugnazione relativamente alla parte corretta - Finalità - Verifica della legitimità e correttezza della correzione - Ammissibilità - Estensione al contenuto sostanziale della sentenza - Esclusione - Riapertura del termine di impugnazione per il merito - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578586-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE

L'impugnazione della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, che a norma dell'art. 288, terzo comma, cod. proc. civ., può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata, salvo che l'errore corretto sia tale da determinare qualche obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione. L'impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della sentenza va proposta - a pena di inammissibilità - nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)