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Sez. 5, Sentenza n. 4254 del 09/03/1999 Ud. (dep. 01/04/1999) Rv. 213095 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO | Verbali contenenti dichiarazioni rese da persona imputata in procedimento connesso - Acquisizione e valutazione probatoria - Disciplina transitoria dettata dall'art 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267 - Sentenza 361/98 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale incostituzionalità degli articoli 513 e 210 cod. proc. pen. - Regime delle contestazioni - Estensione dei principi affermati dalla Corte anche alla disciplina transitoria.
Stato
decisa il 1999-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213095-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO

In tema di acquisizione e valutazione della prova tramite lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese, nella fase delle indagini preliminari, dall'imputato o da soggetto, imputato in procedimento connesso, anche la disciplina transitoria dettata dall'art 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267 deve uniformarsi al nuovo regime delle contestazioni, scaturente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 26 ottobre 1998. Invero la predetta sentenza ha dichiarato la parziale incostituzionalità, tra l'altro, degli articoli 513 e 210 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono l'eventuale recupero, tramite contestazione, delle dichiarazioni rese dai predetti soggetti prima del dibattimento; pertanto il diritto di difesa resterebbe leso per quegli imputati i cui processi risultino regolati dalla disciplina transitoria, dal momento che, in applicazione della stessa e di fronte al reiterato rifiuto di rispondere dei chiamanti in correità o in reità, le dichiarazioni da costoro rese in fase di indagini preliminari, potrebbero ritenersi riscontrate, senza obbligo o possibilità di contestazione, da altri elementi non consistenti in dichiarazioni di soggetti dei quali sia stata data lettura ai sensi del dettato dell'art. 513 cod. proc. pen., nel testo vigente prima della novella del 1997. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di secondo grado che aveva confermato la condanna di un soggetto chiamato in correità da un coimputato nel corso delle indagini preliminari, benché quest'ultimo poi, durante il dibattimento, si fosse avvalso della facoltà di non rispondere. La corte di merito, applicando la normativa transitoria, aveva individuato i riscontri nella accertata, reciproca conoscenza tra i protagonisti della vicenda, nella individuazione del ricorrente tramite una annotazione di servizio della polizia giudiziaria ed in altre emergenze istruttorie). (Vedi Corte cost. sent. n. 361 del 1998).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 514 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 07/08/1997 num. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)