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Sez. 6, Sentenza n. 12906 del 07/11/2000 Ud. (dep. 07/12/2000) Rv. 217437 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO | Utilizzabilità a fini probatori delle chiamate di correo - In ipotesi di dichiarante avvalentesi della facoltà di non rispondere - Disciplina desumibile della sentenza costituzionale n. 361 del 1998 - Applicabilità anche ai giudizi in corso - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217437-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO

In tema di utilizzabilità delle chiamate di correo rese da imputati di reato connesso, la sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale ha inciso anche sulla disciplina transitoria di cui all'art. 6 Legge n. 267 del 1997, con la conseguenza che, anche per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della disciplina citata, le dichiarazioni accusatorie in parola, per essere utilizzate ai fini probatori, quando i dichiaranti al dibattimento si avvalgano della facoltà di non rispondere, vanno recuperate al contraddittorio attraverso il meccanismo della contestazione in giudizio dei singoli contenuti narrativi delle stesse.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)