Sez. 2, Sentenza n. 4162 del 02/03/2015 (Rv. 634416 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - IN GENERE | Gestione da parte di alcuni comunisti - Obbligo di rendere il conto al comunista non gestore e di restituirgli la quota di frutti - Solidarietà passiva - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - IN GENERE
I comproprietari che abbiano gestito insieme il bene comune, senza distinzioni di ruolo o ambiti diversi di attività, sono obbligati a rendere il conto al comproprietario non gestore e a restituirgli la sua quota di frutti in regime di solidarietà passiva, essendo unitaria sia la "causa obligandi", sia la "res debita".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)