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Sez. 2, Sentenza n. 4162 del 02/03/2015 (Rv. 634416 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - IN GENERE | Gestione da parte di alcuni comunisti - Obbligo di rendere il conto al comunista non gestore e di restituirgli la quota di frutti - Solidarietà passiva - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634416-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - IN GENERE

I comproprietari che abbiano gestito insieme il bene comune, senza distinzioni di ruolo o ambiti diversi di attività, sono obbligati a rendere il conto al comproprietario non gestore e a restituirgli la sua quota di frutti in regime di solidarietà passiva, essendo unitaria sia la "causa obligandi", sia la "res debita".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)