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Sez. 2, Sentenza n. 20394 del 05/09/2013 (Rv. 628074 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE | Immobile comune goduto per intero da un solo comproprietario - Applicabilità dell'art. 1148 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Obblighi nei confronti degli altri condividenti - Corresponsione dei frutti civili - Quantificazione - Criteri - Valore locativo del bene - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628074-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE

In materia di comunione, il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero senza un titolo giustificativo - esclusa l'applicabilità dell'art. 1148 cod. civ., che disciplina il diverso caso della sorte dei frutti naturali o civili percepiti dal possessore di buona fede tenuto a restituire la cosa al rivendicante - deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione "pro quota" del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per l'immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)