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Sez. 5, Ordinanza n. 36278 del 28/12/2023 (Rv. 669882 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Riscossione frazionata dei tributi - Applicabilità all'ICI - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669882-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (relativa al pagamento dei tributi in pendenza del processo), facendo riferimento ai soli "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica all'imposta comunale sugli immobili (ICI), dal momento che per tale tributo non opera l'istituto della riscossione frazionata (previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, abrogato dall'art. 37 del d.lgs. n. 46 del 1999), con conseguente legittimità dell'emissione della cartella di pagamento per l'intero, anche nel corso del giudizio d'impugnazione del relativo avviso di accertamento.

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)