Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19015 del 24/09/2015 (Rv. 636562 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Riscossione frazionata dei tributi - Applicabilità all'ICI - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica all'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto per tale tributo non opera l'istituto della riscossione frazionata (previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, poi abrogato dall'art. 37 del d.lgs. n. 46 del 1999), sicché è legittima l'emissione della cartella di pagamento per l'intero anche nel corso del giudizio d'impugnazione del relativo avviso di accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)