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Sez. 3, Sentenza n. 8462 del 17/10/1994 (Rv. 488112 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA | Stipulazione di un contratto di colonia parziaria da parte del custode giudiziario - Opponibilità ai creditori o all'aggiudicatario dell'immobile - Esclusione - Affitto non autorizzato da parte del custode di un fondo rustico sottoposto a sequestro giudiziario - Nullità relativa - Portata.
Stato
decisa il 1994-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488112-01

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA

I contratti stipulati dal custode giudiziario, con o senza l'autorizzazione del giudice, non possono mai pregiudicare in nessun modo il diritto del proprietario a ricevere il bene nella condizione giuridica in cui è stato trasmesso dal suo diretto dante causa, per cui la stipulazione di un contratto di colonia parziaria non è opponibile ai creditori, né all'aggiudicatario dell'immobile stesso, e l'affitto da parte del custode di un fondo rustico sottoposto al sequestro giudiziario, senza l'autorizzazione del giudice, non è viziato da nullità assoluta per violazione dell'art. 560 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 676), bensì, essendo la misura cautelare finalizzata alla protezione degli interessi del sequestrante, da efficacia relativa (ed opponibilità del negozio), con la conseguenza che il vizio può esser fatto valere solo da chi ha provocato il provvedimento cautelare, e, successivamente, dall'assegnatario del bene, senza che a questi l'affittuario possa opporre la proroga legale del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1628, Cod. Civ. art. 2164, Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Proc. Civ. art. 676

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)