Sez. 3, Sentenza n. 523 del 21/01/1987 (Rv. 450253 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - AFFITTO DI FONDO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO GIUDIZIARIO - CONTRATTO CONCLUSO CON IL CUSTODE GIUDIZIARIO - PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - AFFITTO DI FONDO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO GIUDIZIARIO - CONTRATTO CONCLUSO CON IL CUSTODE GIUDIZIARIO - PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE.*
L'affittuario di un fondo rustico, sottoposto a sequestro giudiziario, in virtù di un contratto concluso con il custode giudiziario (autorizzato dal giudice ex art. 650 cod. proc. civ. richiamato dall'ultimo comma dell'art. 676 dello stesso codice), non può al termine del sequestro opporre al soggetto cui il bene è stato attribuito la proroga legale del contratto, in quanto lo affitto - essendo finalizzato al soddisfacimento di pubblicistiche esigenze processuali di amministrazione giudiziaria, temporanee per loro natura e per disposizione di legge - cessa necessariamente con il cessare del provvedimento cautelare.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 676
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)