Sez. 2, Sentenza n. 6212 del 23/05/1992 (Rv. 477350 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Convocazione | Ordine del giorno - Incompletezza - Nullità assoluta della deliberazione dell'assemblea - Esclusione - Annullabilità - Sussistenza - Conseguenza.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Convocazione
In tema di condominio degli edifici, e con riguardo all'assemblea dei condomini, l'incompletezza dell'ordine del giorno contenuto nell'atto di convocazione della assemblea determina non la nullità assoluta ma l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea dei condomini, con la conseguenza che la stessa deve essere impugnata nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)