Sez. 2, Sentenza n. 143 del 09/01/2004 (Rv. 569354 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE | Ordine del giorno - Incompletezza - Conseguenze - Delibera assembleare - Nullità assoluta - Esclusione - Annullabilità - Configurabilità - Conseguenze.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE
In tema di condominio degli edifici, e con riguardo all'assemblea dei condomini, l'incompletezza dell'ordine del giorno contenuto nell'atto di convocazione dell'assemblea stessa determina non la nullità assoluta, bensì la semplice annullabilità della relativa delibera, con la conseguenza che questa dovrà essere impugnata nel termine di trenta giorni, giusta disposto dell'art. 1137 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)